Art. 5.
(Osservatorio per la montagna).

      1. Presso il Dipartimento degli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Osservatorio per la montagna, di seguito denominato «Osservatorio», istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2000, promuove la conoscenza dei territori montani nonché l'elaborazione e la diffusione di progetti finalizzati allo sviluppo integrato e sostenibile delle aree di montagna.
      2. L'Osservatorio cura in particolare:

          a) la promozione di campagne di informazione e di ricerca sui problemi delle zone montane, anche con riferimento alla specificità della montagna in ambito comunitario e internazionale;

          b) la promozione di attività di ricerca e di sperimentazione di modelli a basso costo per l'erogazione e la gestione dei

 

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servizi pubblici nelle aree montane, compatibili con i contesti territoriali a scarsa densità abitativa;

          c) la promozione di progetti di valorizzazione degli itinerari storici e culturali delle zone montane;

          d) la promozione di progetti di sperimentazione e di ricerca applicata ai contesti territoriali delle zone montane;

          e) l'avvio delle procedure di raccolta e diffusione delle migliori pratiche;

          f) la promozione di ricerche e di progetti relativi: alla gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale; alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio della flora e della fauna selvatica e domestica; al miglioramento delle coltivazioni tradizionali; allo sviluppo della pastorizia; allo sviluppo delle forme di turismo sostenibile.

      3. L'Osservatorio collabora con il Comitato tecnico interministeriale per la montagna, istituito con delibera CIPE 13 aprile 1994, di cui al comunicato CIPE pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 1994, al fine di perseguire una gestione integrata delle politiche nazionali per la montagna, e con gli osservatori regionali per la montagna. L'Osservatorio può altresì essere consultato da chiunque vi abbia interesse sulle problematiche afferenti la montagna.
      4. Nell'ambito dell'Osservatorio, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità, è istituita la Consulta femminile per i problemi delle donne in montagna, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. La Consulta esprime parere su tutte le iniziative, di carattere legislativo e progettuale, riguardanti l'implementazione della specificità femminile nei processi di sviluppo delle aree montane.
      5. Con decreti del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente

 

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legge, sono effettuate la nomina e la definizione delle modalità di funzionamento dell'Osservatorio.
      6. L'Osservatorio è composto da:

          a) il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali o, in sua vece, il Capo del Dipartimento degli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, che lo presiede;

          b) un rappresentante designato dalla Conferenza unificata;

          c) il presidente della Commissione nazionale per le pari opportunità;

          d) il presidente dell'Unione nazionale comuni comunità ed enti montani (UNCEM);

          e) il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);

          f) il presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI);

          g) il presidente della Federazione nazionale dei consorzi di bacino imbrifero montano (FEDERBIM);

          h) il presidente dell'Unione nazionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

          i) tre rappresentanti designati dalle associazioni degli imprenditori maggiormente rappresentative a livello nazionale;

          l) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale;

          m) il presidente e due rappresentanti del Club alpino italiano (CAI);

          n) il presidente dell'Associazione nazionale alpini (ANA);

          o) il presidente della Federazione italiana sport invernali (FISI);

          p) il presidente dell'associazione per la valorizzazione degli alpeggi;

 

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          q) un rappresentante del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

          r) un rappresentante del Ministro dell'università e della ricerca;

          s) un rappresentante del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

          t) un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze;

          u) un rappresentante del Ministro per i beni e le attività culturali;

          v) un rappresentante del Ministro della salute;

          z) un rappresentante del Ministro delle comunicazioni;

          aa) un rappresentante del Ministro dello sviluppo economico;

          bb) un rappresentante del Ministro dell'interno;

          cc) un rappresentante del Ministro della difesa;

          dd) un rappresentante del Ministro degli affari esteri;

          ee) un rappresentante del Ministro per le politiche europee;

          ff) un rappresentante del Ministro per i diritti e le pari opportunità;

          gg) un rappresentante del Comitato tecnico interministeriale per la montagna;

          hh) un rappresentante delle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

      7. I componenti dell'Osservatorio possono essere sostituiti da loro delegati e alle sedute possono partecipare, su invito del presidente e senza diritto di voto, esperti e rappresentanti di enti e di organismi pubblici e privati. La nomina e la partecipazione dei componenti dell'Osservatorio sono attuate nell'ambito delle attività istituzionali dell'amministrazione o degli enti

 

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di appartenenza e non possono comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Ai componenti pubblici dell'Osservatorio non spettano alcuna indennità né compensi di qualsiasi natura né rimborsi spese.
      8. All'Osservatorio partecipano anche tre esperti nominati dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, che ne determina il compenso con proprio decreto.